Amministrazione trasparente
Disposizioni Generali
Accesso Civico
ACCESSO CIVICO
COS’E’?
L’accesso civico - introdotto nell’ordinamento Nazionale con il D.Lgs.33/2013 - è il diritto di chiunque di chiedere alla PA documenti e informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione all’interno dei siti istituzionali.
CARATTERISTICHE
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione o ai responsabili dei singoli uffici incaricati.
COME SI ESERCITA?
Mediante richiesta scritta (raccomandata, fax, pec, mail) chiunque può chiedere ed ottenere che si pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni detenute ma che, per qualsiasi motivo, gli enti non abbiano provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali.
LA RISPOSTA
Entro 30 giorni, l’Amministrazione o l’ente procede alla pubblicazione dell’informazione o del dato richiesto, nel proprio sito istituzionale, e,contestualmente, lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Se il documento, o l’informazione, o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma5, secondo cui“in relazione alla loro gravità, il responsabile per la trasparenza, segnala casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico-amministrativo,all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità”.
RITARDO
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2,comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione,nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come sopraindicato.
RIFERIMENTO NORMATIVO
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cuial D.lgs2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs 33/2013
RIFERIMENTI PER ACCESSO CIVICO
ACCESSO CIVICO |
CONGNOME E NOME |
MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO | INDIRIZZO PEC (posta elettronica certificata) PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA | INDICAZIONE RECAPITI TEL. E POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE |
Responsabile per la trasparenza, cui può essere presentata la richiesta di Accesso Civico |
nome |
Domanda mediante PEC, oppure direttamente presso l’ufficio GAL che ne rilascia n. protocollo o mediante raccomandata A.R. | galpontelama@pec.it |
tel. +39 0809648571
fax. +39 0809644870
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Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta |
nome |
Domanda mediante PEC, oppure direttamente presso l’ufficio del GAL che ne rilascia n. protocollo o mediante raccomandata A.R. |
galpontelama@pec.it |
tel. +39 0809648571
fax. +39 0809644870
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